Articolo 1 – OGGETTO E AMBITO D’APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali hanno per oggetto la regolazione delle relazioni contrattuali tra un committente e un ‘‘Operatore di trasporto e/o logistica’’, qui di seguito denominato O.T.L., ai sensi di ogni impegno o operazione inerente il dislocamento fisico, con ogni mezzo di trasporto, e/o la gestione, fisica o giuridica di scorte e flusso di merce, imballata o non, di ogni provenienza e per ogni destinazione e/o inerente la gestione di ogni flusso d’informazioni materializzate o smaterializzate.
Le definizioni dei termini e delle nozioni utilizzate nelle presenti condizioni generali sono quelle dei contratti tipo in vigore.
Le presenti condizioni generali prevalgono su tutte le altre condizioni generali o particolari emanate dal committente.
In caso di condizioni convenute con il committente e di silenzio da parte di questo, continuano ad essere applicate le condizioni generali.
Il committente o qualsiasi operatore agente sostitutivo di avere preso conoscenza, precedentemente all’accettazione della presente quotazione, delle presenti Condizioni Generali di vendita, altresì consultabili sul nostro sito http:/www.centrimex.com/ e di averle espressamente accettate. Tali Condizioni Generali di Vendita, compresa la clausola attributiva di giurisdizione, costituiscono parte integrante della relazione contrattuale.
Articolo 2 – PREZZO DELLEPRESTAZIONI
2.1 – I prezzi sono calcolati sulla base delle informazioni fornite dal committente, tenendo conto delle prestazione da effettuare, della natura, del peso, e del volume della merce da trasportare e degli itinerari da seguire. Le quotazioni vengono stabilite in base al tasso delle valute, al momento in cui vengono date le suddette quotazioni. Esse sono allo stesso modo in funzione delle condizioni e delle tariffe delle controllate così come delle leggi, dei regolamenti e delle convenzioni internazionali in vigore. Se uno o più di questi elementi di base si trovassero modificati dopo la consegna della quotazione, anche da parte delle controllate dell’O.T.L., in modo opponibile a quest’ultimo, e sulla prova rapportata da questo, i prezzi dati in origine sarebbero modificati nelle stesse condizioni. Questo varrebbe anche in caso di imprevisti, di ogni genere, comportanti specialmente una modifica di uno degli elementi della prestazione.
2.2 – I prezzi non comprendono i dazi, le tasse, I canoni e le imposte dovuti per applicazione di ogni regolamentazione in particolar modo fiscale o doganale.
2.3 – In caso di cancellazione dell’operazione per qualsiasi motivo in seguito all’accettazione della quotazione, saranno previste e applicate delle spese, i cui importi saranno automaticamente fatturati al cliente.
2.4 – I prezzi convenuti inizialmente vengono rinegoziati almeno una volta all’anno.
2.5 – I prezzi di stoccaggio si intendono fermi e accettati al momento della quotazione.
A meno che non siano state concordate in anticipo specifiche disposizioni commerciali, i costi di stoccaggio delle merci saranno di quindici giorni per le merci classificate come pericolose e di trenta giorni per tutti gli altri tipi di merci immagazzinate nei magazzini dell’OTL.
2.6 – Tutti i reclami relativi alle fatture emesse da OTL devono essere inviati per iscritto a OTL entro 15 giorni dalla data di emissione.
Trascorso tale termine, nessun reclamo potrà essere preso in considerazione o dare luogo a qualsivoglia azio.
Articolo 3 – ASSICURAZIONE DELLE MERCI
Non viene sottoscritta alcuna assicurazione da parte dell’O.T.L. senza ordine scritto e ribadito dal committente per ogni spedizione, precisando i rischi da coprire e i valori da garantire.
Nel caso in cui venga dato un tale ordine, l’O.T.L., agendo per conto del committente stipula un’assicurazione presso una compagnia d’assicurazioni notoriamente solvibile al momento della copertura. In mancanza di specifiche precise, saranno assicurati solo i rischi ordinari (salvo rischi di guerra e di sciopero). Intervenendo, in questo caso, come mandatario, l’O.T.L. non può essere considerato in nessun caso come assicuratore. Le condizioni della polizza assicurativa vengono considerate come note e concordate tra i mittenti e i destinatari, che si fanno carico del costo. Se richiesto, sarà emesso un certificato d’assicurazione.
Articolo 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le date di partenza e di arrivo comunicate eventualmente dall’ O.T.L. vengono fornite a titolo puramente indicativo. Il committente è tenuto a fornire in tempo utile le istruzioni necessarie e precise all’O.T.L. per l’esecuzione delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni accessorie e/o delle prestazioni logistiche.
L’O.T.L. non è tenuto a verificare i documenti (fattura commerciale, distinta colli, ecc.) forniti dal committente.
Tutte le istruzioni specifiche per la consegna (spedizione contrassegno, dichiarazione di valore o di assicurazione, interesse particolare alla consegna ecc.) devono essere oggetto di un ordine scritto e ribadito ad ogni invio e dall’accettazione espresso da parte dell’O.T.L.
Articolo 5 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
5.1 – Imballaggioe etichettatura:
5.1.1 – Imballaggio:
La merce deve essere confezionata, imballata, marcata o contromarcata, in modo tale da sostenere un trasporto e/ un’operazione di stoccaggio eseguiti
in condizioni normali, così come le manutenzioni successive che avvengono necessariamente durante lo svolgimento di tali operazioni. Essa non deve costituire causa di pericolo per il personale di guida o di manutenzione, per l’ambiente, la sicurezza dei macchinari di trasporto, le altre merci trasportate o immagazzinate, per i veicoli o terzi. Il committente è l’unico responsabile della scelta del confezionamento e della sua capacità a sostenere il trasporto e la manutenzione.
5.1.2 – Etichettatura:
Su ogni collo, oggetto o supporto del carico, deve essere effettuata un’etichettatura chiara per permettere l’identificazione immediate e senza equivoci del mittente, del destinatario, del luogo di consegna e della natura della merce. Le diciture delle etichette devono corrispondere a quelle figuranti sul documenti di trasporto. L’etichettatura deve inoltre soddisfare ogni regolamentazione applicabile, soprattutto quella relativa ai prodotti pericolosi.
5.1.3 – Responsabilità:
Il committente risponde di tutte le conseguenze per assenza, insufficienza o difetto di confezionamento, d’imballaggio, di marcatura o di etichettatura.
5.2 – Piombatura
I camion, gli autoarticolati, le parti amovibili, i container, completi, una volta terminate le operazioni di carico, vengono piombati dal caricatore stesso o dal suo rappresentante.
5.3 – Obblighi dichiarativi:
Il committente risponde di tutte le conseguenze per violazione degli obblighi d’informazione e di dichiarazione sulla natura esatta e specifica della merce quando quest’ultima richiede disposizioni particolari, con particolare riguardo al suo valore e/o alla cupidigia che può suscitare, alla sua pericolosità o fragilità. Tale obbligo informativo si applica allo stesso modo alla dichiarazione della massa lorda verificata da un contenitore conformemente alla convenzione SOLAS. Peraltro, il committente s’impegna espressamente a non consegnare all’ O.T.L. delle merci illecite o proibite (come prodotti contraffatti, stupefacenti, ecc.). Il committente sostiene da solo, senza ricorso contro l’O.T.L., le conseguenze, qualunque esse siano, risultanti da dichiarazioni o documenti erronei, incompleti, inapplicabili, o forniti tardivamente, comprese le informazioni necessarie alla trasmissione di ogni dichiarazione richiesta dal regolamento doganale, soprattutto per I trasporti di merci provenienti da paesi terzi.
5.4 – Riserve:
In caso di perdita, avaria o altro danno occorso alla merce, o in caso di ritardo, spetta al destinatario o al consegnatario effettuare i relativi accertamenti regolari e sufficienti, prendere delle riserve motivate e in generale effettuare tutti gli atti utili alla conservazione dei ricorsi e a confermare le cosiddette riserve nelle forme e nei termini legali, altrimenti non potrà essere esercitata nessuna azione contro l’O.T.L. o le sue controllate.
Qualsiasi reclamo per perdita, danno o lesione alla merce deve essere trasmesso a OTL entro 7 giorni dalla sua scoperta.
Dopo questo termine, nessun reclamo può essere preso in considerazione o dare luogo a qualsiasi azione.
5.5 – Rifiuto o fallimento del destinatario:
In caso di rifiuto delle merci da parte del destinatario, come in caso di negligenza da parte di quest’ultimo per qualsiasi motivo, tutte le spese iniziali e supplementari dovute e incorse per conto delle merci, in particolare le spese di magazzinaggio e le spese di sosta e di recesso dei container, resteranno a carico del committente cliente.
Il rifiuto o l’omissione, da parte del destinatario o della parte in Notify all’arrivo della merce, di ritirare, di prendere in consegna e/o in caso di danni di limitare le perdite prendendo tutte le misure necessarie affinché i danni e le avarie esistenti non siano aggravati, costituisce una rinuncia al ricorso da parte del destinatario e della parte in Notify rispetto l’O.T.L. per tuti reclami o azioni legali relative alla merce e/o la prestazione e servicio di trasporto.
5.6 – Formalità doganali:
Nel caso in cui debbano essere effettuate delle operazioni doganali, il committente assicura il rappresentante in dogana di tutte le conseguenze finanziarie derivanti da istruzioni errate, documenti inapplicabili, ecc. comportanti generalmente una liquidazione di dazi e/o di tasse supplementari, un blocco o un sequestro delle merci, multe, ecc. da parte dell’amministrazione interessata. In caso di sdoganamento di merci a beneficio di un regime preferenziale concluso o accordato dall’Unione Europea, il committente assicura di aver fatto tutto il possibile ai sensi del regolamento doganale al fine di assicurarsi che tutte le condizioni per il trattamento del regime preferenziale siano state rispettate. Il committente deve, su richiesta dell’O.T.L., fornire a quest’ultimo, nel termine prescritto, ogni informazione che gli verrà richiesta conformemente alle esigenze del regolamento doganale. La mancata presentazione di queste informazioni nel termine prescritto comporta al committente la responsabilità di tutte le conseguenze pregiudizievoli di questa mancanza nell’ambito di ritardi, sovraprezzi, avarie, ecc. Tuttavia , le norme di qualità e/o di standardizzazione tecnica delle merci sono esclusivamente di responsabilità del committente , a lui spetta di fornire all’O.T.L. tutti I documenti (collaudi, certificazioni, ecc.) richiesti dalregolamento per la loro circolazione. L’O.T.L. è esente da qualsiasi responsabilità data dalla non conformità delle merci alle suddette norme di qualità o di standardizzazione tecnica. Il rappresentante in dogana sdogana secondo la modalità di rappresentanza diretta, in conformità all’articolo18 del Codice Doganale dell’Union.
5.7 – Consegna contrassegno:
La stipulazione di una consegna contrassegno non è una dichiarazione di valore e non modifica quindi la normativa relativa all’indennizzo per perdite e danni come definiti nell’articolo 6 qui sotto.
Articolo 6 – RESPONSABILTA E LIMITI DI RISARCIMENNTO
La responsabilità dell’organizzatore del trasporto sarà in primo luogo limitata al solo risarcimento di un pregiudizio provato e a solo titolo di pregiudizio materiale previsto e prevedibile al momento dell’emissione del contratto e conformemente alle disposizioni degli articoli 1231-3 e 1231-4 del Codice Civile.
6.1 – Responsabilità a causa delle controllate:
La responsabilità dell’O.T.L. per perdita o danneggiamento della merce affidata é limitata a quella prevista legalmente dalle sue controllate nel quadro dell’operazione affidata, cosi come risulta dalle disposizioni di legge o regolamentari obbligatorie. Quando i limiti di indennizzo degli intermediari o delle controllate non sono noti o non risultano da disposizioni obbligatorie o legali, la responsabilità dell’ O.T.L. per conto delle controllate è limitata a un importo equivalente a 14 euro per chilo di peso lordo delle merci mancanti o danneggiate, senza poter eccedere una somma superiore a 2500 euro.
6.2 – Esclusione della responsabilità dell’O.T.L. per errore personale:
6.2.1 – Perdita e danni:
In caso di perdita o danni delle merci durante il trasporto, il committente rinuncia espressamente a ogni ricorso contro l’O.T.L. per eventuali errori personali dell’ O.T.L. a meno di colpe intenzionali o non scusabili. Per cause non scusabili, si intendono tutti gli atti o le omissioni incautamente commessi con la coscienza che un danno ne sarebbe probabilmente scaturito. Se tuttavia l’errore personale dell’O.T.L. é messo in atto, sarà limitato a 14 euro per chilo di peso lordo della merce mancante o danneggiata, senza poter eccedere una somma superiore al peso lordo della merce espresso in tonnellate moltiplicato per 2.300 euro, con un plafond massimo di 15.000 per spedizione.
6.2.2 – Ritardo:
In caso di ritardo alla consegna che comporta la responsabilità personale dell’ O.T.L., il risarcimento dovuto sarà limitato al prezzo della prestazione (diritti, tasse e altre spese esclusi), senza poter eccedere la somma di 2.500 euro.
6.2.3 – Danni indiretti e danneggiamenti commerciali:
Tranne in caso di ritardo, qualunque sia il fondamento sulla base del quale la responsabilità dell’O.T.L. è indagata, alcun risarcimento potrà essere ottenuto a causa di perdite o danni immateriali e/o commerciali, diretti o indiretti e più generalmente ogni tipo danno e interesse.
6.3 – Dichiarazione di valore:
Il valore della merce dipende strettamente ed esclusivamente dalle informazioni fornite dal cliente o dai suoi fornitori. Esso non compare sui documenti dell’O.T.L., se non a titolo indicativo e non contrattuale, senza impegno né contropartita finanzaria e non apporta alcun pregiudizio circa i diritti e le limitazioni di responsabilità stipulati nelle presenti condizioni generali di vendita.
Il committente ha in ogni momento la facoltà di sottoscrivere una dichiarazione di valore che, redatta da lui e accettata per iscritto dall’O.T.L., ha come effetto di sostituire gli importi della presente dichiarazione rispetto ai plafond di risarcimento indicati precedentemente. Tale dichiarazione di valore comporterà un supplemento di prezzo.
Il committente può altresì fornire istruzioni all’O.T.L., di sottoscrivere per proprio conto un’assicurazione, corrispondendo il pagamento del premio relativo, precisando i rischi da coprire e i valori da garantire. Tali richieste dovranno essere confermate per iscritto dall’O.T.L. Le istruzioni (dichiarazione di valore o assicurazione) devono essere rinnovate per ogni operazione.
6.4 – Interesse speciale alla consegna:
Il committente ha in ogni momento la facoltà di eseguire una dichiarazione d’interesse speciale alla consegna la quale, stabilita da lui e su riserva di accettazione per iscritto dell’O.T.L., ha come effetto quello di sostituire gli importi della presente dichiarazione rispetto ai plafonds di risarcimento indicati precedentemente. Tale dichiarazione comporterà un supplemento di prezzo. Le istruzioni devono essere rinnovate dal committente e accettate per iscritto dall’O.T.L. per ogni operazione.
6.5 – Responsabilità in materia doganale:
La responsabilità dell’O.T.L. per ogni operazione in materia doganale o di contribuzione indiretta che sia realizzata per suo conto o per i suoi fornitori non potrà eccedere la somma di 5 000 euro per dichiarazione doganale, senza poter eccedere 50 000 euro all’anno di risanamento e, per ogni ipotesi, 10 0000 euro per notifica di risanamento.
6.6 – Quotazioni:
Tutte le quotazioni fornite, tutte le offerte di prezzo fornite, nonché le tariffe sono stabilite e/o pubblicate tenendo conto delle limitazioni di responsabilità sotto riportate.
Articolo 7 – ISPEZIONE DELLA MERCE
Qualora un container o un collo siano aperti, a seguito di disposizioni di autorità preposte, di società di certificazione e /o classificazione o di qualsiasi altro Ente coinvolto, né l’O.T.L. né i suoi preposti potranno essere ritenuti responsabili di perdite o di danni che possono verificarsi durante l’apertura dei colli o dei container, del loro scarico, del loro ricarico o di ogni costo riconducibile all’operazione di ispezione. L’O.T.L. non potrà in nessun caso sostenere il costo integrale o parziale di tali operazioni che pertanto rimarranno a totale carico del committente. In nessun caso, l’O.T.L. sarà dunque responsabile di perdite, extra costi, danni o ritardi che potranno risultare da azioni conseguenti all’ispezione, o alle operazioni ad essa connesse, in virtù del presente articolo.
Articolo 8 – EVENTI CHE INCIDONO O POSSONO INCIDERE SUL TRASPORTO
Se, al momento dell’operazione commissionata all’ O.T.L., il trasporto subisce o potrebbe subire ostacoli, pericoli, ritardi, fermi, dovuti a minacce di epidemie, quarantene, embarghi, guerre, disordini, rivolte, scioperi, rallentamenti dell’attività, sospensioni o ostacoli apportati all’operazione commissionata per qualsiasi causa, boicottaggi e ogni tipo di difficoltà e impedimento (anche se tali ostacoli, pericoli, ritardi e difficoltà esistevano già al momento della finalizzazione del contratto o al momento della presa in carico dell’operazione da parte dell’O.T.L. o dei suoi preposti), l’O.T.L. e/o i suoi preposti non potranno essere ritenuti responsabili di costi, spese, perdite o danni inerenti le situazioni sopra menzionate. L’O.T.L. potrà quindi richiedere al committente il costo integrale conseguenti a tali eventi.
Articolo 9 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
9.1 – Le fatture emesse dall’O.T.L. sono pagabili a vista a ricezione della fattura, senza sconti, in seguito all’emissione della stessa, e in ogni caso entro un termine che non può eccedere i 30 giorni a partire dall’emissione. Il committente è sempre garante del pagamento. Conformemente all’articolo 1344 del Codice Civile, il debitore si considera ingiunto di pagare attraverso l’unica esigibilità dei titoli.
9.2 – La compensazione unilaterale del montante di presunti danni sul costo delle prestazioni dovute è vietatata.
9.3 – Il pagamento della fatturazione extra e/o delle spese di cancellazione costituisce parte integrante degli obblighi di pagamento del committente.
9.4 – L’eventuale ritardo nei pagamenti comporta automaticamente, il giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura e fino alla data di ricevimento dell’intero pagamento, il pagamento di penalità di mora; il tasso applicabile è dell’1,5% mensile e fissato secondo le modalità definite all’articolo L.441-6. paragrafo 12 del codice di commercio francese, nonché un’indennità forfettaria per le spese di recupero pari a 40 euro ai sensi dell’articolo D.441-5 del codice di commercio francese, senza pregiudizio di qualsiasi risarcimento, alle condizioni di diritto comune, per qualsiasi altro danno derivante direttamente da questo ritardo. Tali interessi di mora sono dovuti fino all’estinzione del debito.Qualsiasi ritardo nel pagamento comporterà, senza formalità, la decadenza del termine di qualsiasi altra pretesa del O.T.L. che diviene immediatamente esigibile anche in caso di accettazione delle fatture.
9.5 – Ogni pagamento parziale sarà imputato in primo luogo alla parte non privilegiata del debito.
Articolo 10 – DIRITTO DI RITENZIONE CONVENZIONALE E DIRITTO DI PEGNO CONVENZIONALE
Qualunque sia la qualità in cui l’O.T.L. intervenga, il committente gli riconosce espressamente il diritto di ritenzione convenzionale, vincolante per tutti, e un diritto di pegno convenzionale su tutte le merci , valori e documenti in possesso dell’OTL, e questo in garanzia per tutti i crediti (fatture, interessi, spese, ecc.) che l’OTL detiene contro di lui, sia anteriori che al di fuori delle operazioni effettuate riguardanti le merci, i valori e i documenti, che si trovino effettivamente nelle sue mani.
Article 11 – PRESCRIZIONE
Tutte le azioni rispetto all’O.T.L. per le quali il contratto concluso tra le parti può dar luogo, sia che si tratti di prestazioni principali o accessorie, sono prescritte nell’arco di un anno.
Questo termine si riferisce a partire dall’esecuzione della prestazione controversa o accessoria e, in materia di diritti e tasse incorsi a posteriori a partire della notifica del risanamento. Tuttavia, ogni azione dell’O.T.L. rispetto i suoi fornitori, sarà sottomessa alla prescrizione applicabile rispetto al domicilio di questi ultimi senza che possa essere in ogni caso inferiore a un anno.
Articolo 12 – DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE
12.1 – In caso di instaurato rapporto commerciale, ogni parte può recedere in qualsiasi momento inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso :
- Un (1) mese quando la durata del rapporto è inferiore o uguale a sei (6) mesi ;
- Due (2) mesi quando la durata del rapporto è superiore a sei (6) mesi e inferiore o uguale ad un (1) anno ;
- Tre (3) mesi quando la durata del rapporto è superiore a un (1) anno e inferiore o uguale a tre (3) anni ;
- Quattro (4) mesi quando la durata del rapporto è superiore a tre (3) anni, ai quali si aggiunge una (1)settimana per ogni anno intero di rapporti commerciali, senza superare una durata massima di sei (6)mesi.
12.2 – Durante il periodo di preavviso, le parti si impegnano a mantenere la direttiva del contratto.
12.3 – In caso di violazioni gravi o ripetute, provate, da una delle parti ai propri impegni e obbligazioni, l’altra parte è tenuta ad inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una lettera di messa in moramotivata. Se quest’ultima risulta inefficace nell’arco di un mese, periodo in cui le parti possono cercare di avvicinarsi, il contratto potrà essere definitivamente risolto senza preavviso né indennizzo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento riconoscendo il fallimento del tentativo di negoziazione.
Articolo 13 – ANNULLAMENTO – INVALIDITÀ
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita fosse dichiarata nulla o considerata non scritta, tutte le altre disposizioni resterebbero applicabili.
Articolo 14 – CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI GIURISDIZIONE E DIRITTO APPLICABILE
Il presente contratto è stipulato secondo le regole del diritto francese.
In caso di controversia, il tribunale della sede legale è competente anche in caso di diversi imputati e di chiamate in garanzia a meno che l’O.T.L. non preferisca far riferimento al tribunale della sede legale del committente.